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Notizia ufficiale: Liapiave - Treviso 3-0 a tavolino!

27-09-2018 17:50 - News Generiche
La tanto sospirata notizia è finalmente arrivata: lo 0-0 maturato contro il Treviso lo scorso 9 di settembre sul campo di Ormelle, è diventato un 3 a 0 a nostro favore su declaratoria del Giudice Sportivo Regionale. Motivo del contendere? L´irregolare posizione di tesseramento del calciatore Dukic Bojan, come meglio spiegheremo in seguito, pubblicando lo stralcio del comunicato ufficiale uscito in data odierna, riguardante proprio il caso in questione.
Per il Liapiave due punti in più dunque ed un inevitabile balzello in avanti in classifica, mentre al Treviso è stato tolto solamente il punto maturato sul campo e non gli sono stati conferiti degli ulteriori punti di penalizzazione.

Di seguito pubblichiamo lo stralcio del comunicato di oggi:

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 9/ 9/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 9/ 9/2018 LIAPIAVE - TREVISO
La società LIAPIAVE ha regolarmente inoltrato reclamo, ai sensi dell´art. 46 c. 3 cgs, avverso la regolarità
della gara in oggetto, lamentando la partecipazione alla stessa del giocatore DUKIC BOJAN non regolarmente tesserato, alla data della disputa, per la soc. Treviso.
La Soc. Treviso ha presentato proprie controdeduzioni richiamando l´art. 40 quater punto 1.2 NOIF e
deducendo che l´eventuale dichiarazione attestante il nome della società estera di provenienza debba essere allegata solo e soltanto al momento del primo tesseramento del giocatore comunitario in Italia, senza fornire prova alcuna dell´avvenuto tesseramento del giocatore prima della disputa della gara.
Effettuati pertanto gli accertamenti dovuti presso l´Ufficio tesseramento, da cui è emerso che il tesseramento del giocatore DUKIC BOJAN per la soc. Treviso decorre dal 13.9.2018, come prescritto dall´art. 40 quater c. 1.2 terzo capoverso; considerato che tale data è successiva a quella di disputa della gara oggetto di reclamo e pertanto il giocatore non aveva titolo per prendervi parte; il G.S. delibera di:
- accogliere il reclamo presentato dalla soc. LIAPIAVE e per l´effetto non omologare il risultato ottenuto sul
campo e pubblicato in C.U. n. 23 del 12.09.2018 (prima dell´arrivo del reclamo);
- sanzionare la soc. TREVISO con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato LIAPIAVE -
TREVISO 3 - 0, nonchè con l´ammenda di euro 60,00;
- inibire il dir. accompagnatore Signor CASANOVA GIOVANNI (soc. Treviso) fino al 08.10.2018
- infliggere al giocatore DUKIC BOJAN una giornata di squalifica.
Non si addebita la tassa reclamo.


Fonte: Ufficio Stampa

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