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Respinto il ricorso del Dolo: il primo successo della nostra juniores resta al sicuro!

17-09-2015 17:34 - News Generiche
Al termine della gara valevole per la prima giornata del campionato Juniores Elite, giocata a Dolo il 5 settembre scorso, la locale formazione veneziana aveva presentato formale ricorso, avverso l´omologazione del risultato (sul campo, il match terminò 3 a 1 a favore dei ragazzi di Gianni Piovesan), lamentando l´erronea partecipazione a quella partita di Fabio Manzan, per un presunto residuo di squalifica risalente alla scorsa stagione sportiva.
In seguito a questo ricorso, l´A.S.D. LIAPIAVE ha presentato presso le sedi competenti le proprie contro deduzioni e nel comunicato ufficiale di ieri, il Giudice Sportivo ha emesso la propria sentenza, respingendo le richieste del Calcio Dolo e avallando in toto la tesi avanzata dalla nostra società nel contro ricorso.
Di seguito riportiamo lo stralcio del comunicato ufficiale pubblicato ieri, contenente la sentenza definitiva del Giudice Sportivo Regionale:

"gara del 5/ 9/2015 DOLO 1909 - LIAPIAVE
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 27 del 9.9.2015, la società Dolo 1909 ha dato seguito al preannuncio formalizzando reclamo avverso la validità della gara in oggetto, vista la partecipazione alla stessa del giocatore MANZAN FABIO (società LIAPIAVE anno 1996), per il quale era pendente squalifica per una giornata, come da c.u. n. 83 s.s. 2014/2015, a seguito espulsione durante un incontro della categoria Juniores.
La società LIAPIAVE ha fatto pervenire proprie controdeduzioni, deducendo che il suddetto giocatore anno 1996 non ha i requisiti per prendere parte al campionato Juniores, se non in qualità di giocatore cosiddetto "fuori quota", pertanto il residuo di squalifica,contrata nella stagione precedente nel campionato Juniores, dovrà essere scontato in prima squadra e non nel campionato Juniores.
La società LIAPIAVE richiama a sostegno della propria teoria le precedenti decisioni della Commissione Disciplinare Territoria F.V.G., G.S. territoriale Comitato Regione Sicilia, G.S. territoriale comitato Regione Veneto, Corte Sportiva di Appello Territoriale Comitato Regione Puglia) Premesso che dal punto di vista formale manca la prova dell´invio dei motivi del reclamo alla reclamata, tuttavia tale vizio è superato dall´invio da parte di quest´ultima di proprie controdeduzioni, pertanto si ritiene superato il vizio per raggiungimento dello scopo; entrando nei motivi di ricorso non si può che accogliere le osservazioni svolte dalla società Liapiave, confermando l´orientamento di questo ufficio sull´argomento. Si ritiene infatti che il giocatore che esca anagraficamente dalla categoria Juniores, nel caso di specie anno 1996, debba scontare le squalifiche che residuano in prima squadra, essendo la sua partecipazione al campionato Juniores del tutto eccezionale in qualità di "fuori quota" ma non categoria naturalmente deputata alla sua età.
PQM il G.S. delibera di:
- respingersi il ricorso inoltrato dalla Società DOLO 1909 e per l´effetto omologare il risultato come ottenuto sul campo DOLO 1909 - LIAPIAVE 1 - 3.


Fonte: Ufficio Stampa

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